Come annullare una sanzione dell’Autorità delle Comunicazioni

Le violazioni maggiormente contestate dall’Autorità Garante delle Comunicazioni (AGCOM) riguardano le norme a tutela dei consumatori, la disciplina in materia di pubblicità, la violazione delle norme poste a garanzia dei minori/utenti e le disposizioni riguardanti il Registro degli Operatori di Comunicazione.

Il settore più colpito rimane quello dell’audiovisivo.

I motivi per cui questi, come quelli che operano in rete o nel settore radiofonico, sono sanzionati più degli altri sono molteplici.

I contenuti trasmessi, attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione, infatti, non possono essere lesivi della dignità umana e quindi non possono essere diretti all’incitamento dell’odio e alla discriminazione (di sesso, di religione, di lingua, di nazionalità).

Diversamente, l’Autorità interviene sanzionando gli operatori responsabili, pur se ci si trova in situazioni molto “sfumate” o comunque di difficile inquadramento.

Parimenti, gli operatori delle comunicazioni possono essere sanzionati per la trasmissione di contenuti che ledano un sano sviluppo psico-fisico del minore, così come per la trasmissione di contenuti particolarmente violenti o aventi carattere pornografico.

Gli utenti della telefonia, invece, sono stati spesso segnalati per la violazione della normativa sul funzionamento dei call-center (che devono garantire all’utente una corretta e adeguata informazione) e per la fatturazione del credito telefonico.

Non sono mancate sanzioni anche ai social network ed ai siti on-line che sono stati multati – tra le altre cose – per la promozione di siti di scommesse on-line o per mancata informazione agli utenti sull’utilizzo dei dati forniti all’atto della registrazione al sito.

Inoltre, la procedura di segnalazione di eventuali illeciti è molto semplice. Infatti le segnalazioni possono essere fatte anche direttamente dagli utenti e questo rende gli operatori delle comunicazioni particolarmente esposti al rischio di subire sanzioni pecuniarie, anche ingenti.

E’ importante, quindi, che le imprese di comunicazioni agiscano nel rispetto della normativa vigente, dettata anche in ragione dello specifico settore in cui si trovano ad operare.

Ricorso provvedimento Autorità Comunicazioni – AGCOM

L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è un’autorità amministrativa indipendente, istituita dalla legge 249 del 1997, deputata alla vigilanza delle attività degli operatori impegnati nel settore delle telecomunicazioni, dell’audiovisivo, dell’editoria e, più recentemente, anche delle poste.

Rapporti leali tra gli operatori economici coinvolti in tali settori e con i consumatori che fruiscono di tali servizi, sono l’oggetto principale della tutela garantita da questa Autorità, che opera in condizione di assoluta neutralità rispetto agli altri enti, organi e poteri dello Stato.

Nell’assolvimento della sua attività di garante, l’Autorità può adottare sanzioni amministrative pecuniarie, anche ingenti, allo scopo di disincentivare il comportamento scorretto degli operatori di settore, nel mercato e nei rapporti con i consumatori.

Il quantum delle sanzioni irrogate dall’Autorità è stabilito anche tenendo conto della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’agente per l’eventuale eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, della personalità dello stesso, ed infine, delle sue condizioni economiche.

Al potere sanzionatorio, infine, la legge affianca la possibilità per l’Autorità, a fronte di reiterazione dei comportamenti illegittimi ovvero di casi di particolare gravità, di emanare provvedimenti interdittivi, quale la sospensione temporale dell’attività e la revoca dell’atto con il quale questa è stata autorizzata.

Annullamento Sanzione AGCOM – Impugnare l’accertamento

Per quanto concerne la giurisdizione in materia di provvedimenti adottati dall’Agcom, ivi compresi le sanzioni amministrative pecuniarie, questa, stante la norma di cui all’articolo 133 del Codice del processo amministrativo comma 1 lettara l), spetta al giudice amministrativo, cui è riconosciuta la giurisdizione esclusiva. Il successivo articolo 134 del C.p.a. estende al merito tale giurisdizione, con la possibilità per il giudice di sindacare sulla congruità della sanzione pecuniaria e, nel caso, di sostituirla.

Avvocato Ricorso Sanzione Tar Lazio

Per non pagare una sanzione dell’Autorità delle Comunicazioni, qualora ne ricorrano i presupposti, occorre fare ricorso al Tar del Lazio, con l’assistenza di un Avvocato di Roma competente. La legge stabilisce che la competenza territoriale è inderogabile del giudice amministrativo, mentre l’articolo 14 individua delle ipotesi di competenza funzionale inderogabile, ratione materiae, del Tar del Lazio. Dunque è consigliabile farsi assistere da uno Studio Legale con ufficio a Roma e provincia, come ad esempio quello dell’Avvocato Buccilli che ci ha aiutato nella comprensione di queste controversie giuridiche.Ebbene, tra le materie devolute alla competenza del Tar a Roma, anche quelle indicate dall’articolo 135 dello stesso Codice del processo amministrativo che, al comma 1 lettera b), ricomprende anche le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Quella del Tar Lazio è una competenza ratione materiae che prescinde, quindi, dalla natura della posizione giuridica soggettiva sottesa alla pretesa azionata dal ricorrente.

Redazione primapagina.mo.it

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