Diniego di cittadinanza: il ricorso al Tar Lazio con un Avvocato di Roma

Il percorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana può essere lungo e tortuoso e spesso l’aspirante cittadino italiano, spesso non sa come muoversi e a chi affidarsi per la procedura di richiesta e nelle successive fasi di eventuale diniego. In realtà, oggi, il procedimento da seguire è più semplice che in passato. Infatti, la domanda per il riconoscimento della cittadinanza italiana può essere inoltrata direttamente dal richiedente che poi, eventualmente, potrà rivolgersi ad un Avvocato in caso di diniego espresso di cittadinanza o di mancata pronuncia da parte del Ministero dell’Interno, nei termini previsti dalla legge. Insomma, in parole più semplici, la procedura può essere avviata direttamente dal richiedente la cittadinanza senza l’ausilio di un legale, che può intervenire solo successivamente, e cioè in caso di diniego espresso del Ministero dell’Interno (qualora cioè il Ministero rifiuti espressamente di riconoscere la cittadinanza) o nella diversa ipotesi in cui non arrivi una risposta (e cioè nel caso in cui questo non si pronunci nei termini di legge).Per avviare la procedura, il richiedente il riconoscimento la cittadinanza italiana deve inoltrare domanda registrandosi sul portale on-line del Ministero dell’Interno. Alla domanda da compilare on-line devono essere allegati: un documento di riconoscimento, l’atto di nascita e il certificato penale formato dalle autorità del Paese di origine, un certificato di attestazione della conoscenza della lingua italiana o altro equipollente, la ricevuta attestante il pagamento del contributo previsto e gli estremi della marca da bollo telematica. I termini del procedimento di rilascio della cittadinanza

Veniamo alla normativa che disciplina la materia e ai termini di conclusione del procedimento, questione spesso di fondamentale importanza per il richiedente la cittadinanza italiana.

Il procedimento per la richiesta della cittadinanza italiana è disciplinato dalla legge n. 362 del 18/04/1994. Questa, all’articolo 3, prevedeva che tale procedimento dovesse concludersi nel termine di 730 giorni dalla richiesta. Oggi, tale termine, per effetto del decreto Sicurezza (decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con legge 1 dicembre 2018, n. 132), è stato elevato a 48 mesi.

Ma, come si può reagire nel caso in cui venga adottato un provvedimento espresso di diniego al riconoscimento della cittadinanza ovvero nel caso in cui, come spesso avviene, il Ministero dell’Interno non si pronunci nei termini suddetti?

Ricorso avverso il silenzio o il diniego di Cittadinanza: assistenza legale

La legge n. 362 del 18/04/1994 dispone che, nel caso in cui il Ministero non si pronunci nel termine di conclusione del procedimento o qualora adotti un provvedimento espresso di diniego (quindi in caso di rigetto dell’istanza per il riconoscimento della cittadinanza italiana) è possibile presentare ricorso al Tar del Lazio, come ci spiega l’Avvocato Buccilli con Studio Legale a Roma: Nella prima ipotesi, qualora cioè non venga adottato alcun provvedimento entro il termine di chiusura del procedimento, il ricorso mira ad ottenere un provvedimento espresso del Ministero, quindi è teso ad obbligare il Ministero a concludere il procedimento. In tal caso il ricorso va proposto entro 1 anno dalla scadenza dei 48 mesi (cioè 4 anni). Qualora, invece, il Ministero abbia adottato un provvedimento espresso – preceduto da un preavviso di rigetto – di reiezione dell’istanza, il ricorso andrà proposto nel termine di 60 giorni dalla notifica dell’atto di rigetto.

Competenza esclusiva del Tar Lazio in Roma

La competenza a decidere sul ricorso con cui viene impugnato il provvedimento di diniego della cittadinanza è di competenza del Tar Lazio e non del Tribunale Amministrativo della Regione in cui risiede lo straniero. Un siffatto errore comprometterebbe la riuscita dell’azione legale.

A confermare tale impostazione è stata dapprima la Sesta Sezione del Consiglio di Stato, con decisione n. 2815 del 10 maggio 2010, che si è pronunciata sul ricorso per regolamento di competenza proposto dal Ministero dell’Interno per la declaratoria della competenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio a conoscere di un ricorso pendente presso il Tar Toscana e proposto avverso il silenzio serbato dall’amministrazione rispetto ad un’istanza di rilascio della cittadinanza italiana.

Ebbene, Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso, dichiarando la competenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma, in quanto il ricorso investiva un atto (provvedimento di diniego di riconoscimento cittadinanza italiana) emesso da una Autorità centrale dello Stato ed avente efficacia non territorialmente limitata.

A conferma e sostegno di tale decisione, la successiva sentenza n. 6648/2013 del Consiglio di Stato, che ha ribadito la competenza del TAR del Lazio avverso tutti i provvedimenti di diniego della cittadinanza o in caso di silenzio del Ministero dell’Interno.

Secondo il Consiglio di Stato, infatti, il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana è atto dell’amministrazione centrale dello Stato e produce effetti non territorialmente limitati. Dal combinato disposto dell’articolo 13, comma 1 e 3 del Codice del processo amministrativo, infatti, si evince che in questi casi la competenza è del Tar Lazio.

Redazione primapagina.mo.it

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