Impugnare una sanzione dell’AGCM: la competenza è del Tar Roma
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha il compito di garantire e tutelare la libera concorrenza nel mercato, di contrastare le pratiche commerciali scorrette nei confronti dei consumatori e delle microimprese, di tutelare le imprese dalla pubblicità ingannevole, di vigilare sulla apposizione di clausole vessatorie nei rapporti contrattuali tra aziende e consumatori e di attribuire alle imprese che ne facciano richiesta il rating di legalità.
Si tratta di un’autorità amministrativa indipendente che, come tale, svolge la sua attività in piena autonomia rispetto a tutti gli altri enti, organi e poteri dello Stato.
In base all’art. 10, comma 2, l. 287/90, “L’Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione”.
I provvedimenti sanzionatori dell’AGCM
L’impianto sanzionatorio tracciato dalla legge istitutiva dell’Autorità, legge n. 287/90, all’art. 15 prevede che quando l’Autorità ravvisa infrazioni procede a diffidare l’impresa a cessare dei comportamenti tenuti, fissando un termine per la rimozione delle violazioni.
Nei casi più gravi e di inottemperanza, invece, l’Autorità applica una sanzione pecuniaria, con la decisione che accerta un’infrazione grave degli articoli 2 e 3 della legge n. 287/90.
Nello specifico, l’articolo 2, comma 2 della legge, vieta le intese restrittive della concorrenza, ossia quelle intese tra imprese che abbiano “per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante”.
L’art. 3, comma 1, vieta invece l’abuso di posizione dominante, cioè: “l’abuso da parte di una o più imprese dominante all’interno del mercato o in una sua parte rilevante”.
Quantificazione della Sanzione Antitrust
Nel determinare l’entità della sanzione da comminare, l’Autorità, tiene conto della gravità e della durata dell’infrazione, e dispone “l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato realizzato in ciascuna impresa o ente nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida”, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90.
Tale è il limite previsto dalla legge alla discrezionalità dell’Autorità nella definizione del quantum sanzionatorio.
Inoltre, l’articolo 31 della medesima legge stabilisce che per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alla violazione delle norme in materia di concorrenza, l’Autorità ha riguardo anche “all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”.
Ancora, la legge prevede che l’importo della sanzione pecuniaria possa essere incrementato, laddove ricorrano talune circostanze aggravanti, o attenuato, laddove ricorrano specifiche circostanze attenuanti la responsabilità dell’autore della violazione.
Infine è previsto che, in alcune specifiche circostanze, l’Autorità possa irrogare una sanzione di importo simbolico.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato può irrogare sanzioni amministrative pecuniarie, oltre che ai sensi della legge n. 287/90, anche ai sensi del Codice del Consumo e ai sensi del decreto legislativo n. 145/07, nonché ai sensi dell’art. 62 del decreto legge n. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
E’ chiaro che l’intero sistema di sanzioni pecuniarie, così delineato, ha il precipuo scopo di disincentivare le imprese dal tenere condotte o comportamenti contrari alle logiche del libero mercato, nonché quello di tutelare i consumatori – specie dall’apposizione di clausole contrattuali vessatorie – che, diversamente, potrebbero vedere compromessi i loro diritti e interessi.
Profili giurisdizionale per le contestazioni delle sanzioni
La giurisprudenza ha ormai pacificamente stabilito che avverso gli atti delle autorità amministrative indipendenti è ammesso il sindacato del giudice, amministrativo o ordinario, secondo le rispettive competenze.
Al riguardo dispone l’articolo 133 del Codice del processo amministrativo che, alla lettera l) del comma 1, devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie “aventi ad oggetto tutti i provvedimenti, compresi quelli sanzionatori, adottati dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato”.
Il successivo articolo 134 del Codice del processo amministrativo, poi, prevede che “il giudice amministrativo esercita giurisdizione con cognizione estesa al merito nelle controversie aventi ad oggetto … c) le sanzioni pecuniarie la cui contestazione è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo comprese quelle applicate dalle Autorità amministrative indipendenti e quelle previste dall’art. 123”. Il giudice amministrativo, quindi, dispone di ampio sindacato sulle sanzioni irrogate dall’Autorità, potendo sostituirle e giudicarne la congruità, in base ai parametri di legge.
Tali norme di principio, in materia di giurisdizione, sono confermate all’art. 33 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, che ribadisce la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di sanzioni pecuniarie irrogate dall’AGCM.
Ricorso al TAR del Lazio – impugnazione sanzione antitrust
L’art. 33 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, oltre a prevedere la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di sanzioni pecuniarie irrogate dall’AGCM, ha altresì identificato la competenza del Tar Lazio, avente sede a Roma, per i giudizi sulle impugnazioni dei provvedimenti sanzionatori.
Si tratta di competenza territoriale esclusiva e inderogabile ratione materiae, cioè del tutto indipendente dalla natura della posizione giuridica fatta valere in giudizio.
Dunque al fine di impugnare un provvedimento antitrust o in generale proveniente dall’AGCM in tema di diritto della concorrenza è consigliabile rivolgersi ad un Avvocato con Studio Legale in Roma.
L’attuale assetto delineato dal Legislatore, quindi, colloca, accanto alle generali ipotesi di competenza territoriale inderogabile del giudice amministrativo, di cui all’art. 13 del Codice del processo amministrativo, le peculiari fattispecie devolute alla competenza funzionale inderogabile del medesimo giudice, previste dall’art. 14 dello stesso Codice. Quest’ultimo articolo demanda al Tar Lazio di Roma, la cognizione e la decisione delle controversie tassativamente elencate dal successivo articolo 135 del Codice del processo amministrativo, fra le quali rientrano anche le liti inerenti i provvedimenti dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.